L’art.155 del codice civile prevedeva l’affido esclusivo ad uno solo dei genitori limitando quindi l’esercizio della podestà ad uno solo di essi; la legge 8 febbraio 2006, nr. 54, invece, ha introdotto significative modifiche in questo senso prevedendo in caso di separazione dei genitori, che i figli siano affidati, come regola ad entrambi i genitori e, soltanto come eccezione, ad uno di essi quando in tal senso spinga l’interesse del minore e l’affidamento condiviso determini una situazione di pregiudizio per il minore stesso.
In questo delicato e complesso ambito, le nostre attività investigative possono essere indirizzate a verificare la situazione “de facto” in cui si trova il minore nel momento in cui viene affidato all’altro genitore. La norma, infatti, non esclude “che il minore possa essere affidato ad un solo genitore quando, il comportamento dell’altro nei confronti del figlio sia contrario all’interesse dello stesso”; questo fa sì che, le informazioni raccolte, possano essere di aiuto nell’ipotesi di un eventuale ricorso, dove potranno essere presentate in modo circostanziato per consentire al giudice una più attenta valutazione al fine di stabilire a chi affidare il minore.