Sempre più spesso si ha notizia di individui che violano la privacy delle persone intromettendosi nella loro vita privata fino a trasformare i loro comportamenti in vere e proprie molestie. Con l’aumentare del fenomeno, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento, con il D.L. 23 febbraio 2009, n.11, una nuova figura di reato: lo “STALKING”, inserito, nel codice penale, con l’art. 612 bis titolato “atti persecutori”. Diverse sono le modalità e i campi di azione dello stalker, ma gli effetti sono sempre e solo quelli di provocare nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità, arrivando perfino a costringerla, in casi limite, a scegliere di modificare le proprie abitudini e lo stile di vita (cambio numerazioni telefoniche, trasferimenti di abitazione, paura di uscire la sera e altro ancora, ed anche, in alcuni casi, ad avvicinarsi a mirate cure mediche conseguenti allo stato di malessere psichico ingenerato.
Riuscire a dimostrare di essere oggetto di stalking è l’unico modo per far condannare il persecutore. Il nostro personale vi sarà vicino per rassicurarvi e per portare a conclusione ogni attività diretta alla raccolta di prove valide ai fini giudiziari.